Per non decadere dalla agevolazione "prima casa" chi ha venduto prima dei 5 anni può riacquistare la nuova casa per donazione
L’AGENZIA DELLE ENTRATE MUTA ORIENTAMENTO IN ORDINE ALLA QUESTIONE DELLA PERMANENZA DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA IN IPOTESI DI RIACQUISTO INFRANNUALE A TITOLO GRATUITO
Con la risoluzione n. 49/E, dell’11 maggio 2015, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Affari legali e Contenzioso, torna ad occuparsi della questione della permanenza dell’agevolazione c.d. “prima casa” in ipotesi di vendita infraquinquennale e riacquisto infrannuale di altra casa di abitazione anche a titolo gratuito.
Aderendo all’orientamento della giurisprudenza più recente (Cass., 26 giugno 2013, n.16077, Cass., 29 novembre 2013, n. 26766; Cass., 12 marzo 2014, n. 5689; Cass., 29 luglio 2014, n. 17151), l’Amministrazione finanziaria muta la posizione assunta in precedenza ritenendo che in caso di rivendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall’alienazione sia idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio, fermo restando ‹‹l’ulteriore requisito dell’utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 10 aprile 2015, n. 73383››.
L’Amministrazione si esprime, quindi, in senso positivo rilevando che i principi più volte affermati dalla giurisprudenza richiamata consentono di ritenere superate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi (v. circolare n. 6 del 26 gennaio 2001, risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008 e circolare n. 18 del 29 maggio 2013) nei quali, diversamente, era stato precisato che la decadenza dal beneficio era impedita dal solo acquisto “a titolo oneroso” di altra casa di abitazione entro un anno dalla cessione dell’immobile acquistato con le agevolazioni.
La conclusione cui perviene l’Amministrazione, nella risoluzione in commento, conferma, peraltro, quanto già affermato con riferimento al riacquisto anche a titolo gratuito nello Studio del CNN n. 30/2005/T, Decadenza dalle cd. agevolazioni “prima casa”, est. BELLINI, par. 3.3, ove si osserva che la norma di cui al punto 4 della Nota II-bis, nel riferire genericamente di “acquisto di altro immobile”, senza ulteriore specificazione, sembrerebbe contemplare sia le ipotesi di acquisto a titolo oneroso che quelle di acquisto a titolo gratuito.