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Si comunica che per limitare le probabilità di contagio da COVID-19 la Segreteria del Consiglio Notarile di Parma riceverà richieste e documentazione solo tramite i seguenti indirizzi mail:
consiglioparma@notariato.it
cnd.parma@postacertificata.notariato.it

per urgenze si potrà contattare il numero telefonico 0521-233176 nei giorni e negli orari di apertura.

Le convivenze di fatto

La legge distingue le "convivenze di fatto" dalle "convivenze regolate da contratto di convivenza". Entrambe possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.

Deve trattarsi di persone maggiorenni, non vincolate da parentela, matrimonio o unione civile. Devono essere coabitanti.

In altra sezione del sito ci si occuperà del contratto di convivenza.

Per quanto riguarda le convivenze di fatto, per le quali quindi non è stato stipulato alcun accordo, è importante vedere quali diritti nascono a favore dei conviventi.

La convivenza di fatto assume rilievo nelle regole dell'ordinamento penitenziario e in ambito sanitario. Sono quindi riconosciuti i diritti in ordine alle visite, all'assistenza e ad ottenere informazioni.

In caso di morte al convivente di fatto superstite è riconosciuto il diritto di abitazione per 2 anni sulla casa di proprietà o il diritto di successione nel contratto di locazione.

E' possibile la partecipazione agli utili all'interno dell'impresa del partner, così come avviene con l'impresa familiare.

Al convivente di fatto è riconosciuto il diritto al risarcimento da fatto illecito.

In caso di cessazione della convivenza il Giudice può stabilire, in caso di bisogno o di impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, il diritto agli alimenti per un periodo rapportato alla durata della convivenza.