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Le Domande Più Frequenti

Separarsi e tutelare i figli

Non sono sposata e ho un figlio, minorenne, con il mio compagno, che se ne vuole andare. La casa è sua. Lui è disposto anche a cedere la casa a nostro figlio, ma il mio avvocato è perplesso, se dovesse trattarsi di un atto di donazione. Cosa posso fare?

In effetti, in un caso come questo, la soluzione non è univoca e qualche perplessità a proposito dell’atto di donazione, come vedremo, vi può essere. Paradossalmente la soluzione risulta più semplice quando vi è separazione fra coniugi: in quel caso il trasferimento della casa ai figli, che avviene in esecuzione di accordi di separazione omologati dal Tribunale, non può essere parificato alla donazione; manca l’aspetto della gratuità in quanto il trasferimento è parte di un più ampio accordo patrimoniale.

La donazione – Si diceva di qualche perplessità in ordine all’atto di donazione. Quando la persona che ha donato verrà a mancare, nel calcolo del suo patrimonio si terrà conto anche delle donazioni fatte in vita. E se gli eredi con diritto alla legittima non avranno avuto quanto a loro spetta per legge, potrebbero recuperare il bene oggetto di donazione. In altri termini, per vent’anni dalla donazione non vi è certezza che l’immobile sia destinato a rimanere nel patrimonio del figlio qualora (è l’ipotesi che evidentemente viene fatta nel nostro caso) il padre sposasse un’altra donna o avesse altri figli. La presenza di eredi che in futuro potrebbero impugnare la donazione rende, di conseguenza, potenzialmente non definitivo il trasferimento.

Il trust – Non possono bastare poche righe per chiarire le caratteristiche di un istituto che, pur ammesso in Italia, non ha, ad oggi, una sua regolamentazione codicistica. In estrema sintesi: un determinato bene (l’appartamento nel nostro caso) viene trasferito a un fiduciario (il trustee) per uno scopo predeterminato (nel caso: per dare una abitazione sicura ai figli). In mancanza di una legge italiana, occorre fare riferimento a norme di Stati esteri, tranne che per gli aspetti fiscali, che sono regolati da apposite disposizioni. L’atto di trasferimento al trustee sconta le imposte dei trasferimenti a titolo gratuito. Si tratta di una soluzione complessa, il cui utilizzo necessita comunque di una attenta valutazione.

Il vincolo di destinazione – Introdotto, in modo per la verità abbastanza rozzo, dal 2645 ter del codice civile consente di destinare un immobile a “interessi meritevoli di tutela riferiti a persone fisiche”. In questo caso non vi è trasferimento di proprietà ma, più semplicemente, il bene viene destinato ad uno scopo specifico, appunto l’abitazione per i figli. Qualora le esigenze venissero meno, è possibile un atto di scioglimento del vincolo che non comporterebbe, quindi, un trasferimento di proprietà. E’ probabilmente la scelta più semplice, quantomeno per garantire l’utilizzo dell’abitazione da parte dei figli. La proprietà, che non viene trasferita, rimane al padre.

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