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Le Domande Più Frequenti

acquistare un'azienda

Sto per acquistare un bar. Presto avremo da firmare l’atto notarile. E’ la prima volta che mi capita. Di cosa devo preoccuparmi?

Si tratta di acquisto di azienda: l’azienda è definita come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. La definizione è altisonante, ma non deve trarre in inganno: anche le piccole attività economiche rientrano della definizione di azienda, tanto la grande industria come il banco al mercato. Al trasferimento di azienda (o di “ramo d’azienda” se si tratta di cedere solo una parte dell’attività) si applicano alcune regole stabilite del codice civile, che sono comunque per la maggior parte modificabili secondo gli accordi fra le parti, accordi da inserire nell’atto notarile di trasferimento.

Il divieto di concorrenza – In assenza di diversi patti fra compratore e venditore, chi cede l’azienda non può, per cinque anni, iniziare un’attività che per oggetto sia simile a quello dell’azienda ceduta e che possa quindi togliere all’acquirente parte della clientela che si rivolgeva all’azienda oggetto del contratto. La regola stabilita dalla legge è per forza di cose generica; sarà opportuno definire nell’atto di trasferimento l’ambito territoriale, che sarà diverso secondo il tipo di attività di cui si tratta: per un bar di regola il divieto riguarderà il quartiere (o tutto il paese se si tratta di un piccolo centro), per un ristorante tutta la città o la provincia. Per le attività su base nazionale il divieto sarà assoluto. Le parti possono stabilire di escludere il divieto o possono ridurne la durata, ma non impedire al venditore, trascorsi i 5 anni, di tornare a svolgere attività economica.

La responsabilità per i debiti – Chi cede l’azienda non è liberato dai debiti che ha contratto, se non con il consenso dei creditori. Chi acquista, a sua volta, risponde dei debiti, anche precedenti, dell’azienda che ha acquistato, quando siano desumibili dalle scritture contabili obbligatorie. E’ quindi necessario un attento esame della situazione economica dell’impresa prima di procedere all’acquisto. Diversa è la regola per i debiti fiscali. Vi è responsabilità dell’acquirente dell’azienda, salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, entro i limiti del valore dell’azienda per le imposte e le sanzioni riferite alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti.. E’ possibile ottenere dagli Uffici fiscali un certificato che attesti l’esistenza (o l’inesistenza) di contestazioni in corso e l’indicazione di eventuali controversie definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Il certificato negativo ha effetto liberatorio. In ogni caso il cessionario sarà ugualmente liberato se il certificato non venisse rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta.

Le imposte – La vendita dell’azienda non è soggetta ad IVA. Sconta l’imposta di registro nella misura del tre per cento sulla differenza fra attivo e passivo. Non va considerato il valore degli automezzi (che hanno un trattamento fiscale a parte). Se vi sono fabbricati, per il valore corrispondente l’imposta complessiva è del 10 per cento come accade per le normali compravendite.

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