Le Domande Più Frequenti
rinunciare alle agevolazioni
Ho acquistato la prima casa con le agevolazioni e per ottenerle mi ero impegnato a trasferire la residenza nel Comune dove ho comprato. Per motivi di lavoro (sono stato trasferito in un’altra città) non potrò rispettare l’impegno. Posso dimostrare che è una causa di forza maggiore, o dovrò pagare delle multe?
Le agevolazioni prima casa vengono concesse (e mantenute) per ragioni oggettive: si tratta di una norma “rigida” che fissa i criteri per ottenerle, e non sono previste attenuazioni od esenzioni in ordine ai motivi che non hanno consentito il rispetto delle prescrizioni stabilite, né per l’impegno iniziale (trasferire la residenza nel Comune ove si è acquistato), né per quello successivo (mantenere la proprietà per 5 anni). Non è possibile quindi fare riferimento a cause di forza maggiore. La maggior imposta verrà comunque recuperata. Diverso è invece il discorso relativo alle sanzioni, modificato in parte dall’Agenzia delle Entrate con una risposta ad interpello del 31 ottobre.
La rinuncia alle agevolazioni – Può succedere di aver acquistato come prima casa un appartamento di poco valore (e quindi con un modesto risparmio di imposta) e di aver intenzione poi di acquistare un altro appartamento di valore superiore. L’agevolazione ottenuta la prima volta non è rinunciabile. Non è possibile quindi chiedere che sia recuperata la differenza di imposta sul primo piccolo acquisto per avere poi a disposizione l’agevolazione sul secondo. Soltanto vendendo l’appartamento agevolato si potrà beneficiare dell’aliquota ridotta. Sia la Cassazione che l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che “nessuna disposizione normativa consente di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni prima casa”.
L’impegno non rispettato – Diversa è la situazione di una rinuncia non su base volontaria, ma a causa del mancato rispetto degli impegni presi, uno dei quali, appunto, è quello di trasferire la residenza nel Comune ove si è acquistato, per chi in quel Comune già non risiedesse. E proprio su questo argomento è la novità della presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, più favorevole al Contribuente. Viene ammesso che, qualora nell’arco dei 18 mesi di tempo per trasferire la residenza ci si rendesse conto che il trasferimento non è più possibile, sia fatta rinuncia all’agevolazione. In questo caso sarà dovuto, ovviamente, il recupero dell’imposta (il 7% di imposta di registro per gli acquisti da privati, il 6% di IVA per gli acquisti da imprese) ma non saranno percepite sanzioni.
La decadenza oltre il termine – L’Agenzia distingue fra la comunicazione del mancato rispetto dell’impegno in pendenza del termine dei 18 mesi (nessuna sanzione in quel caso) e oltre il termine. Nel secondo caso la sanzione (il 30 per cento dell’imposta in origine non percepita) è dovuta. Ma una tempestiva autodenuncia, oltre a ridurre il carico degli interessi, porterà ad una consistente riduzione della sanzione.