Le Domande Più Frequenti
Capire se si è in comunione (o no)
Ero convinta di essere in comunione dei beni con mio marito, e quindi che le sue proprietà spettassero anche a me. Ora ci stiamo separando e l’avvocato mi dice che, anche se io non ho mai firmato nessun atto, siamo in separazione dei beni e che quindi io non ho nessuna quota sui suoi immobili. Ma per scegliere la separazione dei beni non dovevo essere d’accordo anch’io?
Certamente il regime legale tra coniugi è quello della comunione dei beni e soltanto una convenzione fra i coniugi per atto notarile e in presenza di testimoni può portare ad una modifica. Questa è la regola, che però non si riflette su tutti i beni dell’altro coniuge. E, se è vero che nessuno dovrebbe essere in separazione dei beni a sua insaputa, probabilmente una spiegazione di quanto è accaduto alla signora ci può essere. Ma andiamo con ordine.
Beni personali – Trovarsi in comunione dei beni non vuol dire avere diritti su tutti i beni acquistati dall’altro coniuge. La legge che istituisce il regime di comunione legale dei beni è entrata in vigore il 20 settembre 1975. Pertanto quanto acquistato prima di quella data risulta escluso dalla comunione legale dei beni, e quindi di proprietà personale di quello dei coniugi che è intervenuto nell'acquisto. Non solo. Sono personali anche i beni acquistati prima del matrimonio. Quelli ricevuti per successione. Quelli acquisiti per donazione, salvo che nella donazione non si sia fatto espresso riferimento all'attribuzione alla comunione di quanto donato.
La casa costruita – Se il terreno su cui venne costruita la casa era di proprietà personale di uno solo dei coniugi, per una delle ragioni sopra ricordate, anche la casa costruita su quel terreno, sia pure dopo il matrimonio, sia pure in regime di comunione legale dei beni e con denaro della comunione e quindi di entrambi, sarà di proprietà di chi è proprietario del terreno. Vale la regola generale secondo cui la proprietà di ciò che si trova, o si costruisce, sul terreno spetta al proprietario del terreno stesso. Al coniuge non proprietario rimane il diritto di credito, nei confronti dell'altro, per le somme utilizzate per la costruzione.
Pubblicità del regime – Viene effettuata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'indicazione "nessuna annotazione" sta a significare che i coniugi si trovano in regime di comunione legale dei beni. Dall’estratto dell’atto di matrimonio è possibile conoscere quindi il proprio regime coniugale. Ma, al di là della possibilità di consultare il documento per una verifica, è soltanto per distrazione, o per un vuoto di memoria, che può capitare di non ricordare la propria situazione? Non necessariamente. Nel periodo transitorio (20.9.1975/16.1.1976 poi prorogato al 15.01.1978) il regime di separazione dei beni poteva essere scelto anche con atto unilaterale e quindi l'altro coniuge (se il matrimonio era già in essere all'epoca) potrebbe trovarsi in regime di separazione dei beni senza saperlo. Ed è, con tutta probabilità, il caso in esame.