Le Domande Più Frequenti
Il divorzio
Ho in corso la pratica di divorzio, conclusa la quale ho in animo di risposarmi. Vorrei lasciare tutto il mio patrimonio ai miei figli e quindi sceglierò il regime di separazione dei beni. Vorrei però capire meglio cosa posso fare, se resta qualche diritto al mio ex coniuge e se il nuovo coniuge avrà diritti sui miei beni.
Capita spesso di confondere le norme relative al regime patrimoniale fra i coniugi (la scelta, in sostanza, fra comunione legale e separazione dei beni) e le norme relative alla successione. Come se la separazione dei beni escludesse il coniuge dalla successione. Non è così, eppure è una convinzione che necessita di periodiche smentite. Il quesito dà anche l’occasione di chiarire quali siano i diritti successori del coniuge separato o divorziato, altro argomento da mettere a punto.
Il coniuge separato – Soltanto qualora la separazione sia stata pronunciata con addebito e con sentenza passata in giudicato il coniuge separato perde il diritto alla quota di legittima. Avrà soltanto diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione gli erano riconosciuti gli alimenti. Ma in mancanza di addebito (e di sentenza definitiva) i diritti successori spettano integralmente. E quindi se non ci fosse testamento il coniuge erediterà la quota di spettanza (che potrebbe essere anche l’intera quota in mancanza di genitori, figli e fratelli). Con il testamento è possibile ridurre la quota del coniuge alla sola legittima. Si può anche tentare di nominare eredi integralmente i figli, contando che il coniuge rinunci ad impugnare il testamento nei confronti dei propri figli
Il divorzio – E’ con il divorzio che vengono a cessare i rapporti fra gli ex coniugi, e quindi anche i diritti successori. Il successivo matrimonio inserisce però un nuovo soggetto, il nuovo coniuge, fra gli aventi diritto alla quota di legittima, riducendo, di conseguenza, la quota di spettanza dei figli avuti dal primo matrimonio (quota che con il divorzio era aumentata). A nulla conta, ai fini successori, la scelta del regime di separazione dei beni, che ha rilievo soltanto per gli acquisti effettuati separatamente dai nuovi coniugi nel corso del nuovo matrimonio. E nemmeno si può risolvere il problema donando ai figli, prima del nuovo matrimonio, i propri beni, perché ai fini della determinazione della quota di legittima per la futura successione anche i beni trasferiti con donazione rientrano nel conteggio.
Le conseguenze – Quando vi sia un nuovo matrimonio in presenza di figli nati dal matrimonio precedente, caso che si verifica sempre più spesso, non sempre è possibile rispettare la volontà degli interessati. Non lo è se si volessero beneficiare esclusivamente i figli e neppure, come talora capita, se con figli ormai economicamente indipendenti la volontà dei coniugi fosse quella di beneficiarsi reciprocamente. In ogni caso il diritto alla legittima esiste e prima del decesso di chi ha redatto il testamento non è rinunciabile. Il problema può porsi anche quando si tratta di un primo ed unico matrimonio. Ma lì si parla di rapporto fra i genitori e i propri figli, e la soluzione è, o dovrebbe essere, più semplice.