Le Domande Più Frequenti
il vincolo di destinazione
Sono proprietario da solo di un appartamento e di depositi in banca. Vorrei tutelare la mia convivente (non siamo sposati), senza però fare un rogito, anche per quando non ci sarò più. Ci hanno consigliato un fondo patrimoniale. Può servire?
Eliminiamo subito un equivoco, abbastanza diffuso. La costituzione del fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale che, come tale, può essere posta in essere soltanto fra persone coniugate. Gli effetti del fondo consistono essenzialmente nella destinazione di determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. Esclusa quindi, in assenza di vincolo coniugale, la possibilità di utilizzare per lo scopo il fondo patrimoniale, è disponibile un altro istituto giuridico, abbastanza recente (anno 2006), con caratteristiche e finalità analoghe per diversi aspetti, non necessariamente mirato a tutelare interessi familiari. La disciplina, alquanto scarna per la verità, si trova nell’articolo 2645 ter del codici civile, probabilmente non ancora sufficientemente conosciuto.
Il vincolo di destinazione – Il nostro ordinamento, anche sulla spinta della legislazione di numerosi Stati, va ormai sempre più ammettendo la creazione di patrimoni separati. Nel Codice Civile è inaspettatamente apparsa la norma di cui si diceva, che ammette la destinazione di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri per “interessi meritevoli di tutela” a favore di persone con disabilità, di pubbliche amministrazioni e “anche altre persone fisiche”. L’ultimo inciso rende quindi l’istituto di larghissima applicazione. E’ necessario che vi sia un “interesse meritevole di tutela”. Il patrimonio separato non potrà quindi essere a favore di chi lo crea, ma a tutela di situazioni meritevoli che riguardano altri soggetti. La tutela del convivente in una famiglia di fatto rientra sicuramente fra le previsioni della norma.
Le regole – Il vincolo deve essere costituito con atto pubblico notarile. La durata non può eccedere i 90 anni o la vita della persona beneficiaria. Non c’è trasferimento della proprietà, ma la persona indicata può utilizzare l’immobile per le sue esigenze e secondo le sue necessità. Il vincolo non può essere revocato, prima della scadenza, da colui che lo ha istituito (ma gli interessati possono, di comune accordo, scioglierlo). Si crea, di fatto, un patrimonio separato, che nel tempo si consolida e non può essere aggredito dai creditori del proprietario per debiti estranei alle finalità indicate nell’atto. Sono fatti salvi, però, secondo le regole generali, i diritti del creditori antecedenti e quanto comunque esperibile con l’azione revocatoria. Con il vincolo di destinazione nemmeno è possibile pregiudicare i diritti di eventuali eredi aventi diritto a legittima, la cui quota non potrà essere gravata da vincoli di utilizzo a favore di un altro soggetto. Per quanto riguarda la tassazione dell’atto costitutivo, poiché non vi è trasferimento di proprietà, si sconteranno soltanto le imposte fisse.