Le Domande Più Frequenti
Separazione e immobili
Ho in corso la separazione da mio marito. Negli accordi che l'avvocato sta predisponendo si parla anche del trasferimento a mio favore della sua quota del nostro appartamento. Posso intestarla anche ai nostri figli? Come avviene il trasferimento? Quali tasse devo pagare?
In origine la legge prevedeva l'esenzione da ogni tipo di imposta per i trasferimenti, anche di immobili, in conseguenza di sentenza di divorzio. Ma in seguito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, ha esteso il regime fiscale di esenzione anche ai trasferimenti derivanti da separazione personale fra coniugi.
La procedura - E' prassi che il trasferimento avvenga mediante atto notarile. D'altra parte il verbale di omologa della separazione, che è un provvedimento di volontaria giurisdizione e come tale soggetto a modifiche, non pare lo strumento idoneo per i trasferimenti immobiliari (su questa posizione si è attestata da tempo la maggioranza dei Tribunali, fra i quali il Tribunale di Parma). E' quindi opportuno che la bozza del ricorso per la separazione personale sia preventivamente visionata dal Notaio incaricato del successivo rogito, per verificare le indicazioni, in specie catastali, che dovranno essere ripetute nel futuro atto. Una volta ottenuta l’omologa di separazione in un caso, e la sentenza di divorzio nell’altro, si procederà al rogito di trasferimento senza pagare alcuna tassa
Gli accordi – Il trasferimento può avvenire senza corrispettivo, in sostituzione o in aggiunta a somme convenute a sostegno del coniuge debole, o dietro pagamento di prezzo, nell’ambito di una sistemazione patrimoniale conseguente al venir meno della convivenza familiare. Sul tipo di accordi raggiunti dai coniugi il Giudice dell'omologa ha facoltà di esercitare il più ampio controllo, a tutela della parte più debole del rapporto e, ove vi siano, dei figli.
I figli – Si è detto delle sentenze che hanno consentito di usufruire del beneficio dell’esenzione da imposte per i trasferimenti fra coniugi anche in caso di separazione personale e non solo al momento del divorzio. La successiva sentenza della Corte Costituzionale dell'11 giugno 2003 n. 202 ha ampliato l’esenzione anche per i provvedimenti a favore dei figli e, a seguito di ciò, la sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio 2005 n. 11458 ha stabilito che fra i provvedimenti a favore dei figli, e quindi in esenzione, rientrano anche i trasferimenti di immobili, completando così il percorso verso la completa esenzione delle sistemazioni patrimoniali della famiglia.