Le Domande Più Frequenti
I figli legittimi
Ho letto che è stata approvata una riforma relativa al riconoscimento dei figli naturali. La cosa mi riguarda direttamente. Potete chiarire di cosa si tratta?
La legge 219 del 10 dicembre 2012 prosegue la revisione del codice civile in ordine al diritto di famiglia, parificando la posizione del figlio legittimo, nato all’interno del matrimonio, con quella del figlio naturale. La conseguenza più significativa è l’insorgere di rapporti di parentela tra il figlio naturale e la famiglia del genitore. In precedenza, infatti, il riconoscimento del figlio naturale produceva effetti esclusivamente fra il genitore e il figlio, che rimaneva estraneo nei confronti degli altri parenti. Non si instaurava quindi nessun rapporto fra il figlio naturale e i nonni, gli zii e i fratelli. Anche ai fini della successione dei parenti, del figlio naturale non si teneva conto. Con la riforma non esiste più alcuna distinzione fra figlio naturale e figlio legittimo. Potrà restare, se resterà, nel linguaggio comune, non nei principi dell’ordinamento giuridico.
Il riconoscimento – Rispetto alla normativa precedente è stata abbassata a 14 anni (prima era a 16) l’età del figlio che rende necessario il suo consenso per il riconoscimento. Al di sotto dei 14 anni (e non più dei 16) il consenso necessario non sarà quello del figlio ma dell’altro genitore che già abbia effettuato il riconoscimento, consenso che però non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. La riforma rende ora possibile anche il riconoscimento dei figli incestuosi, previa autorizzazione del giudice, sempre con riferimento all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio. Viene quindi rimosso lo storico divieto che non consentiva il riconoscimento di un figlio nato da persone fra le quali esisteva un vincolo di parentela.
La successione – Dal punto di vista economico la conseguenza più evidente della riforma è l’instaurarsi del diritto a succedere a favore del figlio naturale nei confronti oltre, come già era, del genitore che lo ha riconosciuto, anche di tutti gli altri parenti, quando ne sussistono le condizioni. E quindi, qualora in precedenza il genitore fosse venuto a mancare, anche il figlio naturale erediterà per rappresentazione dai nonni o dagli zii (se gli zii non avranno avuto figli). Ma soprattutto il figlio naturale erediterà dai fratelli (se i fratelli saranno venuti a mancare senza figli e senza testamento), rimediando a quella che in molti casi era percepita come una ingiustizia. Al punto che la Corte Costituzionale aveva costruito, al di fuori da ogni riferimento normativo, un’ulteriore categoria di aventi diritto alla successione, i fratelli naturali appunto, ponendoli però all’ultimo grado, e quindi soltanto in assenza di ogni altro parente fino al sesto grado. Con la riforma non è più così. I fratelli naturali succedono nello stesso modo dei fratelli legittimi, e quindi per l’intera quota se hanno in comune fra loro entrambi i genitori, e per metà quota se hanno in comune un solo genitore.