Le Domande Più Frequenti
Le società con capitale ridotto
Devo costituire una società a responsabilità limitata. Ho saputo che di recente vi sono state diverse modifiche alla legge. Vorrei sapere quali possibilità sono state introdotte.
In effetti nell’ultimo anno sono state introdotte diverse modifiche al Codice Civile in ordine alle società a responsabilità limitata, non sempre in modo coerente ed organico. Basti pensare alla breve apparizione della società a responsabilità limitata a capitale ridotto, ben presto trasformata per legge in società a r.l. semplificata, mentre è stata la s.r.l. “classica”, quella con il capitale minimo di 10.000 euro, a vedersi ridurre il requisito di capitale ad un solo euro.
Ma andiamo con ordine.
Il capitale della s.r.l. – E’ tendenza in atto nella legislazione europea di dare poca importanza all’ammontare del capitale sociale, che fino ad ora era stato un requisito essenziale per le s.r.l. Da qui la creazione, dapprima, di un tipo particolare di società a responsabilità limitata (la s.r.l. a capitale ridotto). Sembrava un eccezione, cui invece ha fatto seguito, a breve, l’abbandono di fatto del requisito della necessità di un capitale effettivo, almeno nella fase iniziale. Sarà quindi la vera s.r.l., e non un suo sottotipo, a poter avere un capitale sociale anche di un solo euro. E saranno solo pochi elementi a distinguere la società con un capitale inferiore ai 10.000 euro dalla sua sorella maggiore. Due, in sostanza: mentre la s.r.l. con almeno 10.000 euro di capitale dovrà versare in sede di costituzione un quarto della somma, quella a capitale inferiore dovrà procedere al versamento integrale. E se la maggiore deve accantonare una quota di utili in ragione almeno del 5%, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la minore dovrà accantonare almeno il 20%, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di 10.000 euro.
Il versamento del capitale – Quando ancora la legge attribuiva importanza fondamentale al capitale sociale, il versamento (allora era dei tre decimi) doveva essere effettuato alla Banca d’Italia. Poi fu reso possibile presso qualsiasi Istituto bancario (per un quarto del capitale complessivo). Ora è sufficiente un versamento effettuato all’amministratore. I dati dell’assegno dovranno essere riportati nell’atto costitutivo.
La società semplificata – Sdoganato il requisito del capitale minimo anche a favore delle s.r.l. normali, la semplificata è rimasta come una figura residuale, con minori costi iniziali ma con una esistenza complicata da uno statuto standard, immodificabile e non in grado di recepire le molteplici esigenze di regolamentazione quali un corretto rapporto sociale deve possedere. E con significative limitazioni: i soci possono essere solo persone fisiche, gli amministratori devono essere scelti solo fra i soci, una più compiuta regolamentazione, se la società continuerà ad esistere, richiederà un nuovo verbale con adozione di un vero statuto. Ai costi modesti fa riscontro quindi un risultato di qualità equivalente.