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Le Domande Più Frequenti

Rinunciare all'eredità

Nei mesi scorsi è venuto a mancare mio marito. Mi dicono che potrebbe essere conveniente che io rinunci all’eredità a favore dei miei figli. Vorrei però essere sicura di poter continuare ad abitare nel nostro appartamento e che mi venissero lasciati i depositi che avevamo in banca.

Innanzitutto va detto che il “chiamato all’eredità” (fino all’accettazione non è possibile definirlo “erede”) che sia in possesso di beni ereditari, se intende rinunciare deve effettuare la rinuncia entro tre mesi, altrimenti viene considerato erede puro e semplice. E comunque la rinuncia non è possibile per il chiamato che abbia compiuto atti di gestione del patrimonio della persona deceduta, quali ad esempio pagamenti di debiti o riscossioni di somme. Qualora vi siano ancora i tempi e i presupposti per la rinuncia, alle preoccupazioni della signora si risponde in modo diverso. Per quanto riguarda la casa che costituiva la residenza coniugale, il diritto di uso e abitazione spetta anche al coniuge che ha rinunciato all’eredità: si tratta di un diritto personale, utilizzabile solo dal coniuge (altra cosa è l’usufrutto, che consente di utilizzare pienamente l’immobile e quindi anche di affittarlo). Invece, per i depositi bancari, e comunque per qualsiasi altro bene e diritto spettante alla persona deceduta, la risposta è negativa: la rinuncia all’eredità deve riguardare l’intero patrimonio; non è possibile quindi rinunciare agli immobili e trattenere la quota parte di denaro che spettava al marito. Tutto o niente, in sostanza. Si valuti comunque l’entità del patrimonio: le aliquote dell’imposta di successione non sono più quelle di una volta e spesso il risparmio di imposta non è significativo. Può non valerne la pena.

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