Le Domande Più Frequenti
IMU e casa abitata dai figli
Sono proprietaria al 50% con mio marito di un appartamento, comprato per nostra figlia ma a noi intestato, quindi considerato seconda casa. Poichè l'IMU è diventata molto alta, chiedo se è possibile considerarlo prima casa per nostra figlia, come comodato, ceduto in uso o qualcos'altro, senza fare un atto notarile, tenendo presente che abbiamo un altro figlio.
Da quando è stata istituita l’IMU (o da quando si sono conosciute le aliquote e le modalità di applicazione dell’imposta) il problema delle case intestate ai genitori ma abitate dai figli, o viceversa, ci viene sottoposto quasi ogni giorno. A differenza dell’ICI che teneva conto dell’utilizzo delle case da parte dei familiari, sia pur in diversa misura e con regole che variavano da Comune a Comune, l’IMU è imposta assolutamente rigida. Soltanto la casa abitata dal proprietario (o dall’usufruttuario) può essere considerata prima casa. Come più volte si è avuto modo di precisare non vi è necessariamente coincidenza fra la “prima casa” ai fini IMU e la “prima casa” nell’atto d’acquisto: l’appartamento acquistato come prima casa ma non abitato non è prima casa per l’IMU; l’appartamento acquistato come seconda casa ma abitato dal proprietario è prima casa per l’IMU.
Tutto ciò, ovviamente, con riferimento alle regole attuali. Se vi saranno modifiche e, ove ciò fosse, quali potranno essere, al momento non è dato di sapere.
Comodato e uso – Dalla rigidità delle regole di applicazione dell’IMU deriva che un semplice comodato (un prestito, in termini non tecnici) dell’appartamento al figlio, anche se formalizzato in una scrittura registrata, non risolve il problema. Diversa soluzione per la cessione del diritto di uso, che però è un diritto reale, e per il cui trasferimento occorre un atto notarile, con il pagamento delle relative imposte e l’insorgere di qualche problematica conseguente. Soluzione alla quale, non senza qualche ragione, la Lettrice non sembra disponibile.
La donazione – Per coloro invece, e sono tanti, che scelgono di risolvere il problema con un atto notarile di trasferimento di diritti, la soluzione meno costosa, che però non è la più semplice, è l’atto di donazione. La cui opportunità va però valutata con attenzione, con riferimento all’età e alle prospettive abitative delle parti, alla situazione familiare degli interessati, ai costi da sostenere. In estrema sintesi: la donazione costituisce un anticipo della futura successione. Quando ciò accadrà, il patrimonio di chi ha fatto la donazione verrà fittiziamente ricostruito, ricomprendendovi il valore del bene donato. Un erede che non avesse ricevuto la propria quota di legittima potrebbe, in certi casi, andarlo a riprendere, anche nei confronti di un successivo compratore. E’ evidente che la donazione potrebbe costituire un problema, se poi si volesse trasferire il bene donato o concederlo in ipoteca ove vi fosse bisogno di un mutuo. Problema da valutare, caso per caso, con il Notaio incaricato dell’atto.