Le Domande Più Frequenti
la rinuncia all'usufrutto
Una mia zia, mancata di recente, mi ha ricordato nel suo testamento lasciandomi l'usufrutto di una casa di campagna. In realtà la casa è diroccata e serviranno molti soldi per sistemarla. Posso rinunciare all'usufrutto? E se rinuncio l'usufrutto passa a mia figlia?
In questo particolare momento l'usufrutto non gode di molta popolarità. L'aumento della tassazione sui patrimoni immobiliari, il cui peso ricade appunto sugli usufruttuari, talora spinge taluno a volersi addirittura liberare del diritto, cosa mai successa prima d'ora. Ma, al di là dell'aspetto fiscale, non tutto il peso degli immobili ricade sugli usufruttuari.
L'usufrutto - L'usufruttuario ha diritto di servirsi del bene, utilizzandolo direttamente o percependo il canone di locazione. Può quindi scegliere l'inquilino e stabilire i termini del contratto di locazione. Deve però rispettare la destinazione attribuita all'immobile dal proprietario: non potrebbe quindi, senza il suo consenso, trasformare un'abitazione in ufficio, o viceversa. Non sono a suo carico le spese per la ristrutturazione: toccano al proprietario. Ma sono le conseguenze sulla tassazione che hanno reso più significativa, nel bene e nel male, l'esistenza dell'usufrutto, penalizzando quei genitori che, per avere un maggior controllo sull'appartamento intestato ai figli, se l'erano riservato (e ora ne subiscono il maggior peso delle imposte). Mentre invece una donazione di usufrutto a favore dei genitori che abitano l'appartamento intestato ai figli permette di ridurre il carico delle imposte. Situazioni quindi da verificare caso per caso, magari attendendo di sapere quale sarà la nuova configurazione del carico fiscale sugli immobili
La rinuncia al legato - Per maggior chiarezza occorre distinguere la situazione di chi, per legge o per testamento, riceve non un bene determinato ma, in tutto o in parte, il patrimonio della persona deceduta: è in questo caso che si parla di eredità, che richiede l'accettazione da parte di chi è chiamato a riceverla, perché l'erede subentra anche negli eventuali debiti del defunto. Nel caso del lettore si tratta invece di "legato", cioè dell'acquisizione di un bene o un diritto determinato, e non di una quota di patrimonio, attiva o passiva che sia. Non vi è quindi il rischio di subentrare nei debiti. Ed è per questo che la legge prevede che il legato venga acquisito senza necessità di accettazione. Una volta pubblicato il testamento la persona beneficiata risulta essere divenuta proprietaria fin dal momento del decesso del testatore (per quanto riguarda gli immobili una formale accettazione è comunque più che opportuna, per consentire una corretta continuità delle trascrizioni). Anche se l'acquisto avviene in modo sostanzialmente automatico, è comunque possibile rinunciare al legato, e quindi, nel caso in esame, all'usufrutto. Non si verifica con il legato ciò che accade nell'eredità, quando chiamati a succedere sono i figli o i fratelli: il diritto cui si è rinunciato non si trasmette, ma torna a far parte del patrimonio ereditario.