Le Domande Più Frequenti
la certificazione energetica
Ho letto che è nuovamente cambiata la legge sulla certificazione energetica.
Cosa prevede adesso? E' la versione definitiva?
Difficile sapere se e quando la vicenda dell'attestazione energetica, iniziata sette anni or sono, giungerà a conclusione. Dopo la precedente versione, nella quale la mancanza dell'attestato comportava addirittura la nullità dell'atto, le regole sono state modificate e le sanzioni calibrate diversamente. Ma non certo in modo leggero.
Le locazioni - Per le locazioni di singole unità immobiliari non è più obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica (l'"APE") al contratto. L'obbligo sussiste solo in caso di locazione di interi edifici o di più unità (nel conteggio non rientra però l'autorimessa). Se per i più diffusi contratti di locazione di singole unità è venuto meno l'obbligo di allegazione, rimane comunque quello di dotare l'appartamento, o il negozio, dell'attestato e di consegnarlo. Il conduttore dovrà dichiarare nel contratto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato. In caso di mancata dichiarazione o di mancata consegna la sanzione va dai 1.000 ai 4.000 euro per la locazione di singole unità e addirittura dai 3.000 ai 18.000 per locazione di più unità o di interi edifici. Il controllo è stato demandato all'Agenzia delle Entrate che non avrà difficoltà, scorrendo il testo del contratto, ad accertare eventuali inadempienze.
Le donazioni - L'obbligo di allegare gli attestati energetici agli atti di donazione, introdotto nella scorsa estate, è stato soppresso. Neppure vi è, a differenza delle locazioni, l'obbligo di consegna. Curiosamente è rimasto in vigore l'obbligo di dotazione, cioè di predisporre l'attestato, ma non di consegnarlo né, tantomeno, di allegarlo. Ma per la mancata predisposizione non sono previste sanzioni. E' probabile quindi che in sede di conversione a questa incoerenza si ponga rimedio.
I preliminari - Non è più soltanto per il rogito che l'attestato deve essere pronto, ma già dal momento del preliminare ("all'avvio delle rispettive trattative" dice la legge) con la consegna alla sua conclusione. Questo perché si vuole che già prima della decisione di acquistare si faccia conoscere al potenziale acquirente quale sia il consumo energetico di un immobile, per rendere più appetibili quelli che conducono ad un maggior risparmio.
Le esclusioni - Nulla è cambiato per quanto riguarda le tipologie non soggette ad obbligo di attestato energetico. Sono esclusi, fra gli altri, cantine, autorimesse, fabbricati isolati inferiori ai 50 metri quadri, fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di riscaldamento, fabbricati al grezzo, fabbricati inagibili.
Non occorre rifare il certificato se all'immobile non sono state apportate modifiche che incidano sui consumi: dura dieci anni e può essere riutilizzato.