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Le Domande Più Frequenti

un problema sulla prima casa

Sono proprietario di un piccolo appartamento a reddito che ho ereditato alla morte di mia madre, e dove vi pago le tasse come seconda casa. Dovendo ora chiedere un piccolo mutuo per l’acquisto della prima casa (ora siamo in affitto) e per poter usufruire delle agevolazioni di prima casa avevamo pensato di fare la divisione dei beni (siamo in comunione), per poter intestare l’appartamento che andremo ad acquistare solo a mia moglie. Ora il nostro dubbio è questo: è possibile farlo, e se è si, è conveniente fare tutto ciò?

Sono comunque alcune precisazioni relativamente alle agevolazioni prima casa, al mutuo e alla scelta del regime di separazione dei beni.

La prima casa – Non viene indicato dove si trova la casa pervenuta per successione. Qualora fosse in un Comune diverso rispetto a quello dove si intende acquistare la prima casa, non impedirebbe l’utilizzo dell’agevolazione neppure per il marito. Nemmeno sarebbe di ostacolo se, pur trovandosi nello stesso Comune, fosse intestata non solo al marito, ma anche a un altro erede. Infatti è soltanto la intera proprietà di una casa nello stesso Comune, se si tratta di casa pervenuta per successione, ad impedire l’utilizzo delle agevolazioni. Di conseguenza, ove invece sia unico proprietario di una casa nello stesso Comune, il marito non potrà usufruire di riduzioni di aliquote.

Il mutuo – Se la soluzione sarà di intestare la casa solo alla moglie, è opportuno che soltanto a lei sia concesso il mutuo, in modo da consentirle una piena detraibilità degli interessi. Ove il reddito della moglie non fosse sufficiente, il marito potrà intervenire in atto come garante, consentendo così alla banca di tener conto anche del suo reddito nella valutazione di solvibilità del mutuatario. Talora le banche non si accontentano del ruolo di garante del coniuge non intestatario, ma chiedono il suo intervento come mutuatario vero e proprio. In tal modo però, qualora non si tratti di coniuge a carico, sulla quota parte degli interessi pagati dal marito, che non è proprietario dell’immobile, non vi è possibilità di detrazione fiscale. E quella parte va perduta.

La separazione dei beni – Non sempre, per ottenere l’intestazione a uno solo dei coniugi, è richiesta la stipula della convenzione di separazione dei beni. In caso di acquisto effettuato utilizzando la somma ricavata dalla cessione di beni personali, e con l’intervento in atto dell’altro coniuge, il bene può essere escluso dalla comunione. Ma non è questo il caso, poiché la somma viene ricavata dal mutuo. La separazione dei beni è quindi indispensabile. Qualora si ritenesse però che il regime di comunione dei beni è più adatto alla situazione familiare (come accade quando la moglie è casalinga) nulla vieta, dopo la separazione dei beni, l’acquisto e il mutuo, di stipulare una nuova convenzione matrimoniale tornando, da lì in poi, alla comunione dei beni.

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