Le Domande Più Frequenti
Il patto di famiglia
Ho lavorato diversi anni nell’azienda di mio padre. Lui ora va in pensione e vuole che io continui l’attività. Esiste uno strumento per regolare i rapporti con i miei fratelli, che resterebbero fuori dall’azienda?
Per anni si è avvertita la mancanza nel nostro ordinamento di una norma che agevolasse il passaggio generazionale delle piccole e medie imprese, tale da evitare conflitti familiari e da assicurare continuità nella gestione. L’introduzione del patto di famiglia colma una lacuna, anche se la legge, che risale al 2006, non ha avuto per ora quella applicazione concreta che ci si attendeva. E’ una norma per certi aspetti rivoluzionaria, perché per la prima volta vengono ammessi nel nostro ordinamento accordi che riguardano una futura successione.
Il patto di famiglia – E’ il contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda (e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote) ad uno o più discendenti. Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi necessari se in quel momento si aprisse la successione. Chi riceve l’azienda (o le partecipazioni societarie) deve liquidare agli altri partecipanti al contratto una somma corrispondente al valore delle quote, nella misura prevista dal Codice Civile a favore degli eredi. In questo modo si garantisce la continuità dell’impresa con un accordo preventivo che l’imprenditore, avvalendosi della sua posizione, può cercare di meglio gestire, prevenendo possibili controversie
Oggetto del patto – L’obiettivo della norma è di agevolare nell’ambito della famiglia il passaggio della gestione dell’impresa. Non tutte le partecipazioni quindi possono essere ricomprese nel patto, ne risultano escluse le quote minoritarie e i meri investimenti. Il patto riguarderà dunque l’impresa individuale, le quote di società in nome collettivo e la quota del socio accomandatario nell’accomandita. Nelle società di capitali dovrà trattarsi di una partecipazione maggioritaria, o che comunque garantisca il controllo.
I diritti dei familiari – La tutela degli altri eredi è assicurata con la loro necessaria partecipazione al patto. E’ comunque ammessa la possibilità da parte loro di rinunciare alla somma spettante. Anche se la norma prevede che la liquidazione agli altri aventi diritto sia effettuata da chi riceve l’azienda, si ritiene ammissibile che sia il disponente (il genitore quindi) a provvedere lui stesso a beneficiare, con attribuzione di altri beni, gli ulteriori eredi
Il trattamento fiscale – Si applica la regola generale per cui non sono assoggettati a imposta i “trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni". L’esenzione opera anche per le imposte ipotecarie e catastali, ove dell’azienda facciano parte immobili.