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Le Domande Più Frequenti

quando nell'eredità ci sono debiti

E’ mancato mio marito due mesi fa. Era socio di una società indebitata. Io e mio figlio stiamo valutando se rinunciare all’eredità o cosa altro possiamo fare. Mio figlio ha un figlio minore e non so se questo può essere un problema. La casa dove abito era tutta di mio marito. Rinunciando la perdo?

Quando si verificano situazioni di questo tipo, al dramma familiare si aggiungono seri problemi economici. Se in un periodo di crisi come quello attuale viene a mancare l’imprenditore, la famiglia si trova smarrita e teme di non riuscire a governare l’impresa. Ma non sempre la rinuncia all’eredità è la soluzione più opportuna. E, anche laddove la fosse, non sempre è praticabile.

La rinuncia – La rinuncia all’eredità deve essere totale Non è possibile quindi rinunciare ad una parte del patrimonio (nel caso: l’azienda) e trattenerne un’altra parte (l’abitazione). O tutto o niente, nel bene e nel male. Si diceva che non sempre la rinuncia è possibile: per l’erede che sia nel possesso di beni ereditari, il termine è tre mesi, trascorsi i quali senza che rinuncia vi sia stata sarà considerato erede puro e semplice. E non sempre la rinuncia è praticabile: fatta la rinuncia, il diritto ad accettare l’eredità si trasmette ad ulteriori discendenti, se vi sono. In questo caso il figlio ha un figlio minore che, se fatta la rinuncia, diverrebbe, a sua volta, il chiamato all’eredità. E per un minore lo strumento più idoneo non è la rinuncia, ma l’accettazione con beneficio di inventario. Che poi anche gli eredi maggiorenni dovrebbero, almeno in certi casi, prendere in considerazione.

Il beneficio di inventario – E’ consentito separare la responsabilità del patrimonio dell’erede nei confronti dei creditori del patrimonio della persona deceduta. I debiti del defunto verranno pagati quindi soltanto con il patrimonio della persona deceduta e nei limiti del suo valore. Anche in questo caso, per l’erede in possesso di beni ereditari il termine è di tre mesi, per la redazione dell’inventario e la dichiarazione di accettazione. Il termine può essere prorogato dal Tribunale di ulteriori tre mesi. Terminato l’inventario l’erede, con l’assistenza del Notaio, procede allo stato di graduazione dei creditori e, se non vi sono opposizioni, liquida le pendenze nei limiti del patrimonio ereditario. Sicuramente la procedura non è né snella né semplice. Ma l’erede in questo modo non subirà aggressioni al suo patrimonio personale.

La casa coniugale – Si diceva in precedenza che in caso di rinuncia all’eredità, la rinuncia opera per tutto il patrimonio del defunto. Ma se nel patrimonio si trova la casa che era destinata ad abitazione dei coniugi, pur rinunciando il coniuge superstite conserva il diritto di uso e abitazione. Che non è trasferibile, che non consente di affittare l’appartamento, che non si trasmette agli eredi, che è personale e quindi non riguarda i figli. Con questi limiti, un diritto sulla casa rimane. Di fronte a una situazione disastrosa la rinuncia può essere una soluzione. Altrimenti, il beneficio di inventario è la strada maestra per vedere se è possibile salvare almeno una parte del patrimonio.

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